L’art 444 cpp prevede quale in questa misura il P.M. quanto l’imputato, possano domandare al Giudice l’applicazione intorno a una pena, diminuita fino ad un terzo, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fine ad un terzo, né supera i cinque anni sola ovvero congiunta alla pena pecuniaria (cd. https://avvocatopenalistaromano.com/torino-reato-tentata-truffa.html