Applicando le disposizioni processuali richiamate al regola penale societario, possono essere svolte alcune osservazioni: Per mezzo di iniziale campo, l’unica contravvenzione del compendio normativo penale societario, l’vietato ripartizione degli utili e delle riserve, ai sensi dell’art. 2627 c.c., né può costituire soggetto della giurisdizione penale italiana, qualora sia stata commessa https://www.avvocato-roma.com/italiano-thun-svizzera.html