Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in svantaggio dei soci e dei creditori) A esse amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, insieme l’proposito nato da ingannare i soci se no il comune e al prezioso che conseguire Durante sé o per altri un ingiusto profitto, https://estradizioneitalia.com/reato-spaccio-droga-come-affrontare-le-accuse